PROCEDURA DI MEDIAZIONE
La procedura di mediazione è volta a tentare la conciliazione tra 2 o più parti le quali grazie all’ausilio del mediatore ed ai rispettivi avvocati, discutono in modo strutturato i termini della possibile
risoluzione bonaria della controversia. Ha una durata media di 60 giorni e un’alta percentuale di successo. L’accordo può essere raggiunto spontaneamente dalle parti o su proposta del Mediatore il quale
formula alle parti una proposta conciliativa scritta è altresì tenuto a formulare la proposta se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento, qualora vi siano gli
elementi necessari. Le parti sono in ogni caso libere di accettare (entro 7 giorni) o meno la proposta. Tale procedimento si articola in più fasi:
Avvio della mediazione deposito
La procedura si avvia con il deposito dell’istanza di mediazione (tramite modulo debitamente compilato) che può essere individuale o congiunta. Beeorange provvederà alla nomina un mediatore scelto
all’interno del proprio elenco ed a convocare le parti comunicando la data del primo incontro, il nome del Mediatore designato e la sede di svolgimento della stessa.
Moduli per istanze di mediazione obbligatoria
Moduli per istanze di mediazione volontaria
Come aderire alla mediazione
Quando una parte riceve un invito a partecipare alla procedura di mediazione deve far pervenire alla Segreteria dell'Organismo il modulo di adesione, entro 8 giorni dalla data fissata per l'incontro indicata
nell’invito.
Moduli per istanze di mediazione obbligatoria
Moduli per istanze di mediazione volontaria
Mancata partecipazione
Nel caso in cui la controparte non accetta l’invito a mediare e/o non dovesse inviare l’adesione nel termine suindicato, il suo atteggiamento verrà considerato come rifiuto a partecipare all'incontro, verrà
rilasciato il verbale di mancata comparizione e nessuna indennità è dovuta.
QUALI SONO LE CONSEGUENZE della mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria?
Si ricorda che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione obbligatoria il Giudice potrà desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116,
secondo comma del c.p.c., e condannare la parte costituita nel giudizio (e che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo) al versamento di una somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto per il giudizio.
Primo incontro
Se la parte chiamata aderisce all’invito a mediare, si procede con il primo incontro (preliminare) tra il mediatore il quale si adopererà affinché si raggiunga un accordo amichevole e le parti, assistite dal
legale, anche in video conferenza. Detto incontro si svolge entro 30 giorni dal deposito dell’istanza, e ha lo scopo di verificare le concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione e, in
caso positivo, di programmarne lo svolgimento.
Esito negativo al primo incontro
Se anche solo una delle parti ravvisa la mancanza delle condizioni per il buon esito del tentativo, la procedura termina immediatamente, senza costi aggiuntivi rispetto ai costi amministrativi e logistici.
Incontri di mediazione
Se durante questo incontro preliminare le parti e il mediatore ritengono che vi siano le condizioni per la possibile soluzione della controversia in via bonaria, la procedura di mediazione prosegue
immediatamente, ovvero in un successivo incontro programmato congiuntamente. Ciò accade soprattutto quando è necessario fare delle verifiche, produrre o scambiarsi documenti e, in generale, compiere atti
volti a favorire il buon esito della procedura. Lo stesso può concludersi con:
Esito positivo
il Mediatore redige il verbale positivo allegando il testo dell’accordo sottoscritto dalle parti il quale se sottoscritto anche dai legali, ha valore di titolo esecutivo. In tutti gli altri casi,
l’efficacia esecutiva è subordinata all’omologa, su istanza di parte, del presidente del tribunale.
Esito negativo
In caso di esito negativo, il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Che nel caso di mediazione obbligatoria varrà in ogni caso come adempimento della condizione di procedibilità per l’esercizio
dell’azione giudiziale. Il costo del tentativo di conciliazione, parametrato al valore della lite, è certo e predeterminato. La gratuità del primo incontro abbatte notevolmente i costi delle parti.
Quali sono i vantaggi della mediazione?
Il procedimento di mediazione offre notevoli vantaggi nella risoluzione delle controversie, tra cui: tempi rapidi, costi contenuti e prevedibili, controllo sul risultato, attenzione agli interessi reali,
riservatezza e assenza di rischio. Scopri nel dettaglio perché preferire il procedimento di mediazione nella risoluzione delle controversie, rispetto alla giustizia ordinaria.
1. Sottoscrizione di un accordo in tempi rapidi
Uno dei principali benefici offerti dalla mediazione è la possibilità di gestire autonomamente il processo di risoluzione della controversia, mantenendone il controllo. La procedura di mediazione è avviata nei
tempi concordati tra le parti e l’organismo, e non può durare complessivamente oltre 3 mesi. Nella prassi, gli incontri di mediazione che durano più di uno o due giorni sono in effetti assai rari. Peraltro la
possibilità di considerarsi avverata la condizione di procedibilità qualora le parti decidano al primo incontro di porre termine al tentativo con un mancato accordo, di fatto riduce notevolmente la durata della
procedura.
2. Costi contenuti e prevedibili
Di pari passo con il contenimento dei tempi va anche quello dei costi. Poiché gli incontri di mediazione vengono fissati per periodi di tempo predefiniti, e le indennità complessive sono predeterminate (e
sottoposte per legge a controllo ministeriale), i costi della procedura sono certi e prevedibili.
3. Controllo sul risultato
Le parti assieme ai loro legali, e non il mediatore, stabiliscono i contenuti dell’accordo. Diversamente dal processo e dall’arbitrato, pertanto, non vi è il rischio di una decisione avversa.
4. Attenzione agli interessi reali
Le parti assieme ai loro legali, e non il mediatore, stabiliscono i contenuti dell’accordo. Diversamente dal processo e dall’arbitrato, pertanto, non vi è il rischio di una decisione avversa.
5. Obbligo di riservatezza e segreto professionale
Altro vantaggio straordinario della mediazione è senz’altro il carattere riservato e confidenziale dell’intera procedura, come previsto anche per legge. Sia le parti, sia il terzo neutrale sono tenuti a non
rivelare alcuna informazione ottenuta nel corso della procedura. Allo stesso modo, il mediatore non potrà svelare a una parte le informazioni ottenute confidenzialmente dall’altra durante gli incontri separati,
a meno che non sia stato altrimenti pattuito.
6. Assenza di rischio
Le parti possono porre termine alla mediazione in qualsiasi momento, e ricorrere alle forme tradizionali di risoluzione delle controversie.
7. possibilità di svolgimento online
Col consenso di tutte le parti, gli incontri di mediazione possono svolgersi anche online. Le istanze di mediazione possono essere caricate direttamente dal sito www.beeorange.it sarà poi
nostra premura fornire la data e l’ora dell’incontro che si terrà su piattaforma telematica (skype, Meet, ecc).
Spese per lo svolgimento del primo incontro di mediazione
Le spese per lo svolgimento del primo incontro di mediazione con il mediatore sono costituite dalle spese di avvio dovute da ciascuna parte e dalle eventuali spese di vive per le convocazioni. Le spese di
avvio sono dovute da ciascuna Parte Istante al momento del deposito dell’istanza di mediazione e da ciascuna Parte Convocata al momento dell’adesione:
Spese di avvio e di adesione mediazione VOLONTARIA:
- Per mediazione con valore inferiore a €1.000,00 € 48,80 (IVA inclusa) come spese di avvio procedura e € 73,20 (IVA inclusa) per spese di mediazione.
- Per mediazione con valore compreso tra €1.000,01 e € 50.000,00 € 91,50 (IVA inclusa) come spese di avvio procedura e € 146,40 (IVA inclusa) per spese di mediazione.
- Per mediazione con valore superiore a € 50.000,00 di € 134,20 (IVA inclusa) come spese di avvio procedura e € 207,40 (IVA inclusa) per spese di mediazione.
Spese di avvio e di adesione mediazione OBBLIGATORIA:
- Per mediazione con valore inferiore a €1.000,00 € 39,04 (IVA inclusa) come spese di avvio procedura e € 58,56 (IVA inclusa) per spese di mediazione.
- Per mediazione con valore compreso tra €1.000,01 e € 50.000,00 € 73,20 (IVA inclusa) come spese di avvio procedura e € 117,12 (IVA inclusa) per spese di mediazione.
- Per mediazione con valore superiore a € 50.000,00 di € 107,36 (IVA inclusa) come spese di avvio procedura e € 165,92 (IVA inclusa) per spese di mediazione.
Spese vive per le convocazioni
L’istanza potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese di avvio da parte della Parte Istante. In caso di mancato pagamento delle spese della Parte Convocata, l’adesione si considera
non perfezionata e pertanto Beeorange provvederà, in caso di mancata presentazione al primo incontro, all’emissione del relativo verbale. La rinuncia espressa della Parte Istante alla procedura di mediazione,
anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle spese di avvio.
Spese vive di segreteria
Le spese vive di segreteria pari a € 40,00 + IVA a copertura dei costi per l’organizzazione e la gestione degli incontri sono dovute dalla parte che ne fa richiesta per ciascuna delle seguenti attività da
inviare contestualmente al’istanza di mediazione:
- richiesta di rinvio del primo incontro o degli incontri successivi (già fissati);
- richiesta di estensione della procedura ad altre Parti;
- svolgimento degli incontri in videoconferenza (spese dovute per ciascun incontro);
- svolgimento degli incontri in sede diversa da quella territorialmente competente.
Spese di mediazione per il proseguimento oltre il primo incontro
Determinazione delle spese di mediazione
Le spese di mediazione sono dovute qualora le parti decidano di proseguire la procedura oltre il primo incontro, sottoscrivendo un apposito verbale di proseguimento della procedura e impegnandosi a versare
le indennità dovute, dando quindi corso effettivo alla mediazione immediatamente o in altro incontro successivo. Le spese di mediazione sono determinate dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.M.
n.180/2010 e successive modifiche.
- Determinazione del valore della lite
- Determinazione delle spese per le mediazioni di alto valore
- Aumento in caso di complessità e proposta
Agevolazioni fiscali
In caso di successo della mediazione entrambe le Parti beneficiano di un credito d’imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è
ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000. Si ricorda che in caso di giudizio successivo, tutte le spese di mediazione sostenute rientrano tra
le spese rimborsabili dalla parte soccombente che possono essere richieste al giudice ex art. 91 c.p.c.